D.lgs.96/2026 sulla parità retributiva di genere:
il Sole 24 Ore documenta il nodo tecnico del recepimento
Sul Sole 24 Ore Norme e Tributi di ieri, Giampiero Falasca legge il decreto sulla trasparenza salariale e il gender pay gap, entrato in vigore il 7 giugno. Riconosce esplicitamente che il richiamo ai CCNL come parametro tecnico della comparazione richiede criteri “comuni, oggettivi e neutrali”, e che la presunzione di conformità via firmatari non li garantisce automaticamente. È il punto che la proposta di legge 1518/SG sulla certificazione pubblica dei CCNL propone di chiudere, non per il singolo decreto, ma per il metodo che si sta consolidando nei recepimenti normativi.
Domenica 7 giugno è entrato in vigore il Decreto Legislativo 96/2026, che recepisce la direttiva UE 2023/970 in materia di parità retributiva e trasparenza salariale tra uomini e donne. Da ieri i lavoratori dipendenti possono chiedere ai datori di lavoro informazioni sui livelli retributivi medi delle categorie che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Le imprese più grandi dovranno periodicamente comunicare a un organismo di monitoraggio presso il Ministero del Lavoro i dati sul divario retributivo di genere.
Sul Sole 24 Ore Norme e Tributi di ieri, Giampiero Falasca dedica al decreto un’analisi tecnica articolata. È una lettura sistematica che contiene due passaggi che meritano attenzione.
Falasca documenta che, per definire quando due lavori sono “di pari valore” ai fini della verifica del gender pay gap, il decreto attribuisce ai CCNL un ruolo centrale. E aggiunge che il decreto “introduce addirittura una ‘presunzione di conformità’ ai principi di parità retributiva per le aziende che applicano CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative”. Qualifica la scelta come “una scelta significativa, con la quale il legislatore cerca di adattare la direttiva europea alla struttura del sistema italiano di relazioni industriali”.
Il punto critico arriva subito dopo: “Questo non significa però che il problema sia risolto automaticamente dal richiamo ai CCNL. Lo stesso decreto chiarisce che la valutazione del lavoro di pari valore deve comunque essere effettuata sulla base di criteri ‘comuni, oggettivi e neutrali rispetto al genere'”.
È un riconoscimento tecnico importante. Falasca, scrivendo dentro il perimetro specifico della direttiva sul gender pay gap, segnala che il richiamo ai CCNL come parametro non basta da solo a produrre la trasparenza sostantiva richiesta dall’Unione Europea. Servono criteri di valutazione del contratto stesso, che siano “comuni, oggettivi e neutrali”, il decreto lo riconosce, ma non li definisce.
Il D.lgs. 96/2026 affronta il recepimento di una direttiva sulla parità retributiva di genere, e non aveva il mandato di disciplinare la qualità generale dei contratti collettivi. Ma per assolvere quel compito ha dovuto scegliere di usare i CCNL come parametro tecnico, e ha optato per la rappresentatività comparata dei firmatari come criterio. È esattamente la stessa scelta che il DL 62/2026 sul salario equo aveva fatto poche settimane prima, su un tema completamente diverso, con lo stesso meccanismo.
In due strumenti normativi consecutivi, su materie diverse, il legislatore italiano ha qualificato i CCNL via appartenenza dei sottoscrittori. È una scelta, ma diventa una questione sistemica quando si ripete in assenza di una norma a monte che definisce il sindacato, applica l’art. 39 della Costituzione, individua le regole per la misurazione della rappresentanza in forma generale e astratta. Il risultato è che il problema operativo è quello indicato da Falasca mentre la presunzione via firmatari non garantisce che il CCNL applicato fornisca sempre criteri “comuni, oggettivi e neutrali” che le norme stesse richiedono.
L’Osservatorio contrattipirata.it lavora dalla sua attivazione a misurare la qualità sostantiva dei CCNL su parametri tecnici. La metodologia TEC/TEN del Centro Studi Confintesa, Trattamento Economico Complessivo e Trattamento Economico Normativo, analizza i contratti collettivi nazionali su voci verificabili: salario diretto e indiretto, welfare, tutele, classificazione professionale.
La proposta di legge 1518/SG sulla certificazione pubblica dei CCNL, depositata in CNEL il 12 novembre 2025 e ridepositata alla Camera il 15 aprile 2026, istituisce su questa base un parametro tecnico, disponibile per qualunque norma futura che debba usare i CCNL come strumento di verifica: sulla parità retributiva di genere, sul salario equo, su altri ambiti dove la disciplina richieda di leggere il contratto come riferimento qualificato. Non sostituisce le presunzioni di conformità previste dai singoli decreti, ma fornisce criteri tecnici per la loro eventuale conferma che le norme stesse riconoscono come necessari.
Fonti: D.lgs. 96/2026 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026, in vigore dal 7 giugno 2026); Giampiero Falasca, “Trasparenza salariale al via: check up delle retribuzioni” e “Inquadramenti dei CCNL parametro centrale per la comparazione”, Sole 24 Ore Norme e Tributi, 8 giugno 2026, p. 16.
