DL Lavoro 62/2026: il TEC nella legge senza il TEN, i criteri di qualifica del CCNL restano politici.
Cosa documenta l’Osservatorio

Oggi il DL 62/2026 va in Aula a Montecitorio. La versione approvata ieri in Commissione Lavoro adotta il TEC come riferimento normativo del salario equo ma lascia fuori il TEN, e qualifica il CCNL applicabile attraverso un doppio meccanismo — rappresentatività comparata ed equivalenza — senza definirne i criteri tecnici. La lettura dell’Osservatorio sulle ricostruzioni delle testate e sul punto tecnico che attraversa il dibattito

Oggi 9 giugno il DL 62/2026 — Atto Camera 2911, “Decreto Primo Maggio” — approda in Aula a Montecitorio per la discussione generale e la posizione di fiducia. La Commissione Lavoro della Camera ha chiuso ieri 8 giugno l’esame del provvedimento, riformulando la definizione di Trattamento Economico Complessivo (TEC) e modificando i riferimenti al principio di equivalenza dei contratti collettivi nazionali. La copertura delle testate del 9 giugno mostra ricostruzioni in parte divergenti sui passaggi procedurali — utile leggerle insieme per cogliere il punto tecnico.

Cosa è stato approvato

Secondo Italia Oggi del 9 giugno (Paola De Majo, p. 30), il decreto definisce il TEC come “l’insieme di tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite” definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”: mensilità aggiuntive, indennità fisse e continuative, prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti, altri istituti con valore economico, escluse le voci discrezionali individuali. Sono cinque macro voci.

Repubblica del 9 giugno (Valentina Conte, p. 37) ricostruisce con maggiore dettaglio la dinamica politica: l’emendamento riformulato dei relatori ha ritirato la versione esplicita del principio di equivalenza dei contratti collettivi non confederali, ma — osserva Conte — “l’equivalenza c’è già nel testo del decreto Primo maggio varato da Palazzo Chigi, al comma 5 dell’articolo 7. Ma lascia l’altra metà, quella che definisce il salario ‘giusto’ e sufficiente secondo la Costituzione. Dentro ci finiscono cinque macro voci, tra cui il welfare. Talmente vaghe da poter essere dilatate alla bisogna”. La Notizia del 9 giugno (Raffaella Malito) titola “finta retromarcia del governo” e raccoglie la critica del PD, secondo cui due CCNL possono dare ora un TEC formalmente uguale ma con un peso molto diverso delle componenti, con il welfare che vale come il salario.

Mettendo insieme le tre ricostruzioni: il decreto adotta il TEC con cinque macro voci che includono welfare contrattuale; mantiene il riferimento alle organizzazioni comparativamente più rappresentative come criterio di qualifica; mantiene nel testo base un principio di equivalenza per CCNL non confederali; ritira la formulazione esplicita di quel principio nell’emendamento dei relatori.

Il TEC nella legge

La nozione di TEC è terminologia tecnica diffusa nel linguaggio giuslavoristico e nella giurisprudenza recente. Il Centro Studi Confintesa la utilizza come asse di una metodologia di analisi sistematica dei CCNL nazionali, applicata sul portale contrattipirata.it, e la integra con la nozione complementare di TEN — Trattamento Economico Normativo — che comprende le voci normative del contratto collettivo: classificazione professionale, orario, ferie, congedi, regole disciplinari, sicurezza, regolamentazione delle relazioni industriali. Nella metodologia, TEC e TEN sono dispositivo unitario di valutazione tecnica della qualità contrattuale: senza un riferimento normativo qualificato, il valore economico delle voci del TEC perde la sua disciplina di tutela.

Il DL Lavoro in conversione recepisce solo il TEC. La Corte Costituzionale, con la sentenza 60/2026 (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 6 maggio 2026), pronunciata sulla legge regionale Toscana 30/2025 in materia di salario minimo negli appalti, ha riconosciuto al CCNL un ruolo qualificato di riferimento per la determinazione del trattamento economico e ne ha valorizzato la funzione di argine alla concorrenza al ribasso. Adottare il TEC senza il TEN significa recepire in legge solo la metà economica del dispositivo tecnico, scollegato dalla logica unitaria che gli dà efficacia.

La critica avanzata dall’opposizione M5S — “riformulazione vergognosa sul Tec che diluisce col welfare i salari monetari: una mazzata sui lavoratori” — coglie un punto metodologico reale. Il TEC funziona come dispositivo di misurazione retributiva solo se applicato a un CCNL qualificato sul piano tecnico e affiancato dal TEN. Senza queste due condizioni, l’inclusione di voci di welfare nel TEC consente effettivamente di compensare salari monetari bassi con voci accessorie. La critica regge sul piano tecnico, sebbene formulata in tonalità politica.

La qualifica del CCNL via firmatari e via equivalenza

Il decreto utilizza i CCNL come parametro tecnico del salario equo attraverso un doppio meccanismo. Da un lato il riferimento alle organizzazioni “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, come criterio di qualifica fondato sull’appartenenza dei sottoscrittori. Dall’altro un principio di equivalenza, mantenuto nel testo base, per CCNL non confederali — principio che, secondo le ricostruzioni di Repubblica e La Notizia, opera in forma vaga e senza criteri tecnici verificabili.

Insieme al D.Lgs. 96/2026 sulla trasparenza salariale di genere (in vigore dal 7 giugno), il DL Lavoro completa un quadro in cui i CCNL sono riferimento tecnico ricorrente — sul salario equo, sulla parità retributiva di genere — senza che il legislatore italiano fornisca un parametro tecnico unico per la loro qualifica. La rappresentatività comparata qualifica i CCNL per appartenenza dei sottoscrittori; l’equivalenza vaga consente la qualifica di altri CCNL ma senza criteri certificati ex ante. Entrambe le opzioni operano sul piano politico, non sul piano tecnico.

L’Osservatorio contrattipirata.it lavora dalla sua attivazione a misurare la qualità sostantiva dei contratti collettivi nazionali su parametri tecnici. La metodologia TEC/TEN del Centro Studi Confintesa analizza i CCNL su voci verificabili — salario diretto e indiretto, welfare, tutele, normativa, classificazione professionale — neutralmente rispetto ai firmatari.

La 1518/SG come parametro tecnico unico

La proposta di legge 1518/SG sulla certificazione pubblica dei CCNL, depositata in CNEL il 12 novembre 2025 e ridepositata alla Camera il 15 aprile 2026, istituisce un meccanismo tecnico di valutazione dei contratti collettivi su parametri oggettivi: una valutazione che tratti TEC e TEN come dispositivo unitario, in linea con la giurisprudenza costituzionale recente. La valutazione è disponibile come parametro qualificato per qualunque norma futura che debba usare i CCNL come strumento di verifica.

La via che la 1518/SG propone esce dalla dicotomia politica del dibattito di queste ore: non l’estensione del riconoscimento ad altri firmatari, né il mantenimento dell’esclusività di alcuni firmatari, né l’equivalenza vaga di principio. La via è la sostituzione del criterio dei firmatari — comunque sia declinato — con un parametro tecnico oggettivo, certificato pubblicamente, applicabile uniformemente a tutti i CCNL nazionali. È il completamento del dispositivo che le leggi italiane stanno progressivamente recependo senza fornire il quadro che lo rende efficace.

Fonti
DL 62/2026 (Atto Camera 2911); Italia Oggi del 9 giugno 2026, p. 30 (Paola De Majo); Repubblica del 9 giugno 2026, p. 37 (Valentina Conte); La Notizia del 9 giugno 2026, p. 2 (Raffaella Malito); D.Lgs. 96/2026 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026); Corte Costituzionale, sentenza 60/2026 (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 6 maggio 2026).

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