Il welfare contrattuale è retribuzione — a due condizioni
Perché la qualità del salario si misura sul contenuto, non si stabilisce per appartenenza. Il TEC nel DL 62/2026 e ciò che resta da sistemare in seconda lettura.

Mentre la Camera vota la fiducia sul decreto-legge 62/2026 (il cosiddetto «Decreto Primo Maggio»), il punto più conteso non è una cifra ma una definizione: che cosa entra nel Trattamento Economico Complessivo (TEC), il parametro con cui la legge intende definire il salario «giusto» e misurare l’equivalenza fra contratti. Il Governo vi include il welfare contrattuale; una parte dell’opposizione parla di un TEC che «diluisce col welfare i salari monetari». La nostra stessa lettura del 9 giugno riconosce che, sul piano tecnico, quel rischio è reale. Questa nota chiarisce quando il welfare è retribuzione e quando, invece, diventa diluizione — e che cosa ne consegue per il lavoro al Senato.

1. Che cosa ha approvato la Camera

Il DL 62/2026 (Atto Camera 2911-A) attua la legge delega 144/2025 sulla retribuzione equa. La Commissione Lavoro, l’8 giugno, ha riformulato il TEC come l’insieme delle voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite — mensilità aggiuntive, indennità fisse e continuative, prestazioni di welfare contrattuale «riconosciute alla generalità dei dipendenti», altri istituti a valore economico — con esclusione delle voci discrezionali individuali. Il TEC diventa il riferimento del salario giusto e il metro dell’equivalenza fra contratti collettivi.

Due cose restano fuori. Il TEN (Trattamento Economico Normativo) — classificazione, orario, ferie, tutele, relazioni industriali — non viene recepito. E la qualifica del contratto continua a passare da un doppio criterio politico: la rappresentatività comparata dei firmatari e un principio di equivalenza privo, allo stato, di criteri tecnici verificabili.

2. Il welfare è retribuzione: la base giuridica

Che il welfare contrattuale sia parte del trattamento economico non è un’opinione di parte: è scritto in tre fonti che le stesse organizzazioni del perimetro hanno contribuito a costruire.

  • Art. 51 del TUIR. Il legislatore ha disegnato il welfare contrattuale come modo per erogare valore al lavoratore in forma fiscalmente efficiente, entro tetti annui di esenzione. La detassazione è un incentivo voluto: negare che il welfare sia retribuzione significa negare lo strumento che la legge ha creato per integrarla.
  • Allegato I.01 al D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). La verifica di equivalenza fra CCNL si conduce su TEC e TEN, non sul solo minimo tabellare.
  • Accordo Interconfederale 9 marzo 2018 (Confindustria, CGIL, CISL, UIL). Introduce TEC e TEN come parametri di confronto fra contratti: sono le stesse organizzazioni di cui si invoca la centralità ad aver concordato che il welfare entra nel trattamento economico.

La conseguenza è lineare. Entro i tetti di esenzione, un euro di welfare detassato vale, in termini netti, più di un euro di retribuzione lorda equivalente — perché copre una spesa che il lavoratore sosterrebbe comunque (sanità, pasto, acquisti di prima necessità) senza scontare l’imposta. Escludere il welfare dal confronto non è rigore metodologico: è cancellare per via interpretativa una scelta del legislatore.

3. Le due condizioni: quando il welfare è retribuzione

Il discrimine non è fra «salario» e «welfare». È fra welfare certo e generale e welfare condizionato e nominale. La linea è questa:

  • Conta come retribuzione il welfare erogato alla generalità dei dipendenti, automatico (non a domanda), a valore certo e immediatamente fruibile o spendibile: sanità integrativa a iscrizione collettiva, buoni pasto, buoni acquisto. È denaro che sostituisce spesa incomprimibile, al netto d’imposta.
  • Non conta allo stesso titolo il welfare a domanda, condizionato, a rimborso eventuale o a bassa fruizione effettiva, il cui valore nominale può essere gonfiato senza tradursi in beneficio per tutti.

È esattamente la linea che la legge già traccia quando ammette nel TEC le prestazioni «riconosciute alla generalità dei dipendenti» ed esclude «le voci discrezionali individuali». Ne segue una conclusione che vale per tutti i contraenti, noi compresi: la critica della diluizione coglie un rischio reale solo per il welfare del secondo tipo. Per il primo, la diluizione non esiste — è retribuzione a ogni effetto economico. Il problema non è contare il welfare: è contare il welfare giusto.

4. Il limite che dichiariamo noi: previdenza e TFR

Una parte del welfare a valore certo — buoni pasto, buoni acquisto — è reddito netto immediato ma non costruisce base contributiva né TFR. Due contratti con TEC equivalente possono quindi divergere sul differito: pensione e trattamento di fine rapporto. È un punto vero, e non lo nascondiamo. Le schede di contrattipirata.it lo espongono voce per voce — dove il dato è in favore, e dove è in difetto, compreso lo scostamento sul TFR. Il vantaggio fiscale netto spesso compensa il minor differito, ma va mostrato, non presupposto. Un’analisi che dichiara i propri punti deboli è verifica; una che li nasconde è propaganda.

5. La prova: la qualità non coincide con il perimetro

Nel settore della vigilanza privata, il CCNL sottoscritto da Confintesa (4° livello, valori a regime 2026) supera il contratto di riferimento di settore su ogni misura retributiva, non solo sul welfare: paga base e retribuzione annua lorda più alte di circa l’11,4%, e Trattamento Economico Complessivo di € 25.603 contro € 22.990 (+11,4%). Non è quindi un’equivalenza «costruita» con il welfare: il contratto paga di più già sulla retribuzione diretta. Ad oggi — in attesa della tranche del contratto di riferimento prevista per dicembre 2026 — lo scarto sulla retribuzione diretta supera il 15%. I valori sono pubblicati, voce per voce, nelle schede comparative dell’Osservatorio.

C’è di più: lo stesso contratto costa al datore di lavoro circa € 3.455 in più all’anno (oltre il 12% di costo aziendale). Un contratto insieme più ricco per il lavoratore e più oneroso per l’impresa è l’esatto contrario di un contratto «pirata», che per definizione comprime il costo del lavoro. Eppure, non potrà diventare parametro di settore: non per ciò che contiene, ma per chi non lo ha firmato.

L’asimmetria è tutta qui: quando un contratto fuori dal perimetro paga meno, è «pirata»; quando paga di più, è «irrilevante». Il criterio non misura la qualità, misura l’appartenenza. La Corte di Cassazione, con la sentenza 11270/2026, va nella direzione opposta: in un appalto il trattamento dovuto è quello del settore, non quello legato alla sigla che ha firmato il contratto.

6. La via tecnica: TEC + TEN + certificazione

Il TEC, da solo, è un parametro gonfiabile: con welfare del secondo tipo si raggiunge un valore formalmente equivalente senza pari sostanza. Diventa misura affidabile a due condizioni — se è ancorato al TEN, la cornice normativa che dà disciplina e certezza alle voci economiche, e se è verificato ex ante su criteri oggettivi e uguali per tutti.

È la funzione della proposta di legge 1518/SG sulla certificazione pubblica dei CCNL (depositata in CNEL il 12 novembre 2025, ridepositata alla Camera il 15 aprile 2026): un test antidumping oggettivo che si applica — va detto — anche ai contratti firmati da Confintesa. La Corte costituzionale, con la sentenza 60/2026, ha riconosciuto al CCNL un ruolo qualificato di riferimento per la determinazione del trattamento economico e ne ha valorizzato la funzione di argine alla concorrenza al ribasso.

Il Senato, in seconda lettura, ha l’occasione di colmare il vuoto: coordinare la definizione di TEC dell’articolo 7 con il TEN e dare criteri tecnici verificabili all’elenco dei CCNL equivalenti introdotto con l’emendamento Tassinari, secondo i sette profili di affinamento già indicati dal Centro Studi. È la differenza fra un parametro che si può dilatare «alla bisogna» e uno che regge a una verifica.

La qualità di un contratto si misura sul testo. Il welfare, quando è certo e per tutti, è parte di quel testo. Misurarlo bene — non escluderlo, non gonfiarlo — è la condizione perché il salario «giusto» sia davvero giusto.

Fonti e riferimenti
DL 62/2026 (Atto Camera 2911-A), art. 7; legge delega 144/2025. Italia Oggi, 9 giugno 2026, p. 30 (P. de Majo); Repubblica, 9 giugno 2026, p. 37 (V. Conte). Art. 51 TUIR. Allegato I.01 al D.lgs. 36/2023. Accordo Interconfederale 9 marzo 2018. Corte costituzionale, sent. 60/2026 (G.U. n. 18 del 6 maggio 2026). Corte di Cassazione, sent. 11270/2026 (dep. 27 aprile 2026). Proposta di legge 1518/SG. Emendamento Tassinari (21 maggio 2026) e nota «Sette punti» del Centro Studi Confintesa. Vigilanza privata: scheda comparativa TEC/TEN del Centro Studi Confintesa, valori a regime 2026 (tabelle del contratto di riferimento: ANIVP).

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