Equivalenza tra contratti: il CdS sceglie il confronto strutturale
Perché il superminimo non basta — e cosa conferma del metodo TEC/TEN
Tra aprile e giugno 2026 il Consiglio di Stato ha consolidato una linea netta sull’equivalenza tra contratti collettivi negli appalti pubblici, cioè sul giudizio richiesto dall’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) quando l’operatore economico applica un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante. Tre pronunce ne fissano i contorni: la sentenza n. 3209 del 24 aprile 2026, sulle condizioni a cui quella scelta è legittima; la n. 3204 del 2026, sul perimetro del confronto economico; e la n. 3476 del 5 maggio 2026 (Sezione V), sulla natura delle tutele che possono essere messe a confronto.
Il principio è duplice.
Primo: le tutele oggetto di equivalenza devono essere contenute in un contratto collettivo e non possono essere integrate da un impegno unilaterale dell’impresa privo del coinvolgimento delle parti sociali. Ne consegue che il «superminimo» — voce aggiunta dal singolo datore di lavoro — è inidoneo a colmare le differenze tra CCNL: non è esito della contrattazione, ma scelta unilaterale, e come tale resta fuori dal giudizio di equivalenza.
Secondo: il confronto economico si svolge sulla retribuzione globale annua nelle sue componenti fisse e stabili — retribuzione tabellare, indennità strutturali, mensilità aggiuntive — con esclusione delle voci prive di stabilità e automaticità.
La linea si pone in continuità con la sentenza 60/2026 della Corte costituzionale che, nel valorizzare la funzione pubblicistica dell’articolo 11 del Codice, ha ricordato come il rinvio alla contrattazione collettiva sia lo strumento individuato dal legislatore per dare attuazione alla proporzionalità e alla sufficienza della retribuzione previste dall’articolo 36 della Costituzione. Il giudizio di equivalenza, in altri termini, appartiene alla dimensione collettiva delle tutele e non può essere ridotto alla verifica di un trattamento ricostruito a valle dalla singola impresa.
Per l’Osservatorio, questa giurisprudenza conferma due capisaldi del metodo con cui confrontiamo i contratti. Il primo: un contratto si valuta come sistema, non come somma di euro ricostruita caso per caso. È la ragione per cui isoliamo, nel Trattamento Economico Complessivo (TEC), solo le componenti fisse, continuative e automatiche — le stesse grandezze che il Consiglio di Stato indica come misurabili — escludendo le voci discrezionali o individuali. Il secondo: la comparazione non si esaurisce sul piano economico. L’equivalenza riguarda le tutele assicurate dai contratti collettivi, che comprendono la dimensione normativa — orario, inquadramenti, malattia, diritti: è il trattamento normativo (TEN) che il nostro metodo affianca al TEC, nella stessa logica del «trattamento economico e normativo» richiamata dall’Allegato I.01 al Codice (D.lgs. 36/2023).
Il nesso con l’attualità è diretto. Con la conversione in legge del decreto-legge 62/2026, il «salario giusto» viene ancorato al TEC dei contratti delle organizzazioni comparativamente più rappresentative. La giurisprudenza sugli appalti ricorda, nello stesso periodo, che la comparazione tra contratti non può ridursi a un trattamento economico ricostruito a valle, ma deve restare interna al confronto tra contratti collettivi completi. Il punto di caduta operativo è identico: serve un criterio tecnico, stabile e verificabile per misurare e confrontare i contratti. È la funzione della certificazione pubblica dei contratti collettivi, oggetto della proposta di legge Confintesa 1518/SG.
L’Osservatorio continuerà a monitorare l’applicazione di questa linea negli appalti e ad applicarne il criterio — confronto tra contratti completi, su grandezze stabili e verificabili — alla comparazione fra i CCNL censiti.
È il terreno su cui la qualità di un contratto smette di essere una questione di firma e diventa una questione di merito, misurabile.
Fonti: Consiglio di Stato, sentenze n. 3209/2026 (24 aprile), n. 3204/2026 e n. 3476/2026 (5 maggio, Sez. V); Corte costituzionale, sentenza n. 60/2026; D.lgs. 36/2023, art. 11 e Allegato I.01; legge di conversione del DL 62/2026 (Senato, 24 giugno 2026). Sintesi giurisprudenziale a cura del Centro Studi; massime da verificare sui testi integrali prima della pubblicazione.
