Scheda di Comparazione

SCHEDA COMPARATIVA

CCNL Settore Trasporti, Logistica e Spedizioni

CCNL di riferimento del comparto (I100) vs. CCNL FEDERTERZIARIO / FEDERTERZIARIO LOGISTICA E SERVIZI — UGL VIABILITÀ E LOGISTICA (I14N)

1. Anagrafica contrattuale

CCNL di riferimento del comparto (I100)CCNL I14N
Parti datoriali Confetra (con AITI, Assiterminal, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, TrasportoUnito FIAP); ANITA (Confindustria); Federtrasporti (Confcommercio-Conftrasporto); Legacoop Produzione e Servizi; Confcooperative Lavoro e Servizi; AGCI-Servizi; FISE — Assoambiente FEDERTERZIARIO – Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana (Presidente Nicola Patrizi; Segretario Generale Alessandro Franco; Consiglieri Antonino Reina e Simone Bentrovato); FEDERTERZIARIO LOGISTICA E SERVIZI (Presidente Rindinella)
Parti sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL FEDERAZIONE NAZIONALE UGL VIABILITÀ E LOGISTICA (Segretario Nazionale Paola Avella; Segretario Confederale UGL Ezio Favetta; assistenza del Responsabile nazionale politiche della disabilità Dott. Antonio Guidi). Assistenza tecnica: ANCL – Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro (Presidente Nazionale Dario Montanaro)
Data sottoscrizione6 dicembre 2024 (accordo di rinnovo CCNL 18 maggio 2021)19 luglio 2021 in Roma (accordo di rinnovo)
Vigenza Parte economica e normativa fino al 31 marzo 2028 (incrementi scalari 1/1/2025, 1/1/2026, 1/1/2027, 1/6/2027) 19 luglio 2021 – 18 luglio 2024, in stato di ultrattività per assenza di successivo accordo di rinnovo
Ambito di applicazione Personale dipendente delle imprese di spedizione, autotrasporto merci su strada per conto terzi, servizi logistici e ausiliari, trasporto combinato, commercio elettronico, corrieri espresso, autorizzazione postale generale, trasloco, magazzini generali, terminal, depositi, centri di distribuzione e intermodali, energia refrigerante, servizi logistici integrati Dipendenti delle imprese di autotrasporto merci, logistica e spedizioni; funzioni sostanziali, principali o collaterali nel settore logistica, trasporto merci, spedizione, anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente o all’interno di infrastrutture interportuali, autoportuali
Rappresentatività (indice CNEL) CCNL storicamente riconosciuto come contratto leader del comparto: confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL, UIL) e principali associazioni datoriali del sistema Confetra, Confindustria, Confcommercio, Legacoop, Confcooperative e AGCI Sottoscrittori estranei al perimetro delle confederazioni comparativamente più rappresentative del comparto Trasporti e Logistica
Codice CNELI100I14N
La denominazione del CCNL I14N («per i dipendenti da imprese di logistica, trasporto merci e spedizione») coincide letteralmente con la denominazione ufficiale del CCNL di riferimento del comparto (I100 — «Logistica, Trasporto Merci e Spedizione»). Il testo di I14N riprende la classificazione di inquadramento del personale non viaggiante di I100 (10 livelli con medesime denominazioni), sostituendo unicamente parti firmatarie, tabelle retributive e sistema di welfare bilaterale.

2. TEC – Trattamento Economico Complessivo

2.1 Struttura inquadrativa

I100I14N
Numero livelli 10 livelli non viaggiante: Quadri, 1°, 2°, 3° Super, 3°, 4°, 4° Junior, 5°, 6°, 6° Junior; 10 livelli viaggiante. Parametri da 100 a 169 (non viaggiante) 10 livelli con classificazione articolata per Quadri, Impiegati e Operai (Quadri, 1, 2, 3 super, 3, 4, 4 junior, 5, 6, 6 junior). Struttura ripresa da I100
Criteri classificatori Inquadramenti contrattuali articolati per due filiere (non viaggiante e viaggiante) con declaratorie e profili esemplificativi analiticamente definiti per singole professionalità del comparto Declaratorie e profili esemplificativi orientati al segmento della logistica, del trasporto merci e della spedizione; struttura di inquadramento ripresa da I100

2.2 Minimi tabellari mensili complessivi

I100: TOTALE Minimi contrattuali mensili + Elemento Professionale d’Area (EPA) al regime 1° gennaio 2025 (personale non viaggiante), corrisposto su 14 mensilità (13ª art. 18 + 14ª art. 19). I14N: minimo tabellare mensile (art. 22) al regime settembre 2023 (ultimo scaglione previsto dal CCNL, in stato di ultrattività per assenza di successivo accordo di rinnovo), corrisposto su 13 mensilità (13ª art. 22 — gratifica natalizia); 14ª mensilità non prevista dal CCNL nazionale.

Mappatura funzionaleI100 1/1/2025 (non viaggiante)I14N settembre 2023 (ultrattivo)Differenziale I14N/I100 su base annua
Quadri€ 2.523,77 × 14 = € 35.332,78€ 2.286,66 × 13 = € 29.726,58– € 5.606,20 (– 15,9%)
€ 2.363,28 × 14 = € 33.085,92€ 2.149,80 × 13 = € 27.947,40– € 5.138,52 (– 15,5%)
€ 2.173,98 × 14 = € 30.435,72€ 1.978,22 × 13 = € 25.716,86– € 4.718,86 (– 15,5%)
3° Super€ 1.960,37 × 14 = € 27.445,18€ 1.787,37 × 13 = € 23.235,81– € 4.209,37 (– 15,3%)
€ 1.908,05 × 14 = € 26.712,70€ 1.742,51 × 13 = € 22.652,63– € 4.060,07 (– 15,2%)
€ 1.813,26 × 14 = € 25.385,64€ 1.660,24 × 13 = € 21.583,12– € 3.802,52 (– 15,0%)
4° Junior€ 1.766,86 × 14 = € 24.736,04€ 1.617,93 × 13 = € 21.033,09– € 3.702,95 (– 15,0%)
€ 1.726,49 × 14 = € 24.170,86€ 1.584,97 × 13 = € 20.604,61– € 3.566,25 (– 14,8%)
€ 1.615,71 × 14 = € 22.619,94€ 1.483,73 × 13 = € 19.288,49– € 3.331,45 (– 14,7%)
6° Junior€ 1.464,53 × 14 = € 20.503,42€ 1.368,17 × 13 = € 17.786,21– € 2.717,21 (– 13,3%)
La tabella retributiva I14N è ferma al regime settembre 2023, ultimo scaglione previsto dal CCNL, per assenza di successivo accordo di rinnovo economico dal 19 luglio 2024. Il CCNL di riferimento del comparto (I100) prevede incrementi scalari programmati fino al 1° giugno 2027, con conseguente ulteriore ampliamento del divario.

2.3 Ulteriori elementi retributivi

VoceI100I14N
Scatti di anzianità Aumenti periodici biennali in cifra fissa per livello (art. 17), fino a 5 scatti; personale non viaggiante da € 18,78 a € 30,99. Non assorbibili. Aumenti periodici di anzianità disciplinati dal CCNL; non assorbibili.
13ª e 14ª mensilità 13ª (art. 18) e 14ª (art. 19) pari alla retribuzione globale mensile; entrambe computate a TFR e indennità sostitutiva di preavviso. 13ª mensilità (art. 22 — gratifica natalizia) pari alla retribuzione mensile in atto. 14ª mensilità NON prevista dal CCNL nazionale.
EDR / elementi aggiuntivi EDR ex accordo 18/5/2021 (13 mensilità, non incidente); EDR ex art. 60 (eliminazione Pasqua e 4 novembre), riparametrato per livello. Elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari allo 0,60% della retribuzione normale, corrisposto per 13 mensilità, in caso di mancato versamento del contributo all’Ente Bilaterale FormaSicuro. Elemento distinto della retribuzione non assorbibile di € 15,00 lordi × 13 mensilità in caso di mancato versamento al Fondo di Assistenza Sanitaria PreviLavoro Italia. Contributo di € 129,00 annui al Fondo Sanitario sostitutivo di un equivalente aumento contrattuale.

3. TEN – Trattamento Economico Normativo

3.1 Previdenza complementare

ElementoI100I14N
Fondo pensione Priamo – Fondo Pensione (art. 50). A decorrere dal 1° ottobre 2017 il precedente Fondo Previlog è confluito in Priamo. Contribuzione datoriale e del lavoratore secondo le quote definite in contratto; adesione volontaria del lavoratore ex D.Lgs. 252/2005; per le cooperative aderenti a Legacoop/Confcooperative/AGCI destinazione a Previdenza Cooperativa. Non è previsto un fondo pensione di categoria dedicato; il testo contrattuale non richiama fondi pensione contrattualmente strutturati né una contribuzione datoriale minima obbligatoria a fondo di categoria di previdenza complementare.

3.2 Assistenza sanitaria integrativa

ElementoI100I14N
Fondo sanitario Sanilog – fondo di assistenza sanitaria integrativa di categoria (art. 51). Contribuzione a carico del datore di lavoro secondo importi definiti dal Consiglio di Amministrazione Sanilog e dagli accordi economici di rinnovo. Fondo di Assistenza Sanitaria PREVILAVORO ITALIA. Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a € 129,00 annui per ciascun iscritto (a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno). L’iscrizione riguarda tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, o determinato di durata di almeno 12 mesi. Il contributo è sostitutivo di un equivalente aumento contrattuale ed assume valenza normativa ed economica.

3.3 Bilateralità

ElementoI100I14N
Ente Bilaterale Ebilog – Ente Bilaterale Nazionale del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (art. 52). Contribuzione destinata alla bilateralità di settore, con funzioni di osservatorio, sostegno al reddito, formazione, welfare integrativo e monitoraggio del mercato del lavoro del comparto. FORMASICURO – Ente Bilaterale Nazionale (in attesa della costituzione dell’Ente Bilaterale di settore). Contribuzione (regime a regime dal 2023): 0,20% a carico dell’azienda + 0,10% a carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione normale (minimo retributivo). Nella commisurazione dei minimi retributivi si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,60% calcolato sulla retribuzione normale a carico delle aziende (EDR pari allo 0,60% della retribuzione normale per 13 mensilità in caso di mancato versamento).

3.4 Formazione continua

ElementoI100I14N
Sistema formativo Fondo Interprofessionale di categoria per la formazione continua (For.Te. per le imprese aderenti al sistema Confetra/Confcommercio; Fondimpresa per ANITA/Confindustria; Fon.Coop per le cooperative aderenti). Formazione bilaterale in materia di sicurezza gestita in raccordo con Ebilog. FONDITALIA – Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua. Percorsi formativi obbligatori a partire dal 1° gennaio 2022: 24 ore per ciascun lavoratore da svolgersi nell’arco di 3 anni, con costo massimo di € 200,00 a carico dell’azienda per 16 ore. Formazione 4.0 su piano formativo digitale (in virtù dell’accordo quadro UGL–FEDERTERZIARIO).

4. Quadro sinottico finale

ParametroI100I14N
Architettura inquadrativa10 livelli non viaggiante (parametri 100-169) + 10 livelli viaggiante10 livelli (Quadri, 1, 2, 3 super, 3, 4, 4 junior, 5, 6, 6 junior); struttura ripresa da I100
Mensilità14 (13ª art. 18 + 14ª art. 19), entrambe computate a TFR13 (solo 13ª art. 22 — gratifica natalizia)
Minimo tabellare 3° / 3° (regime attuale)€ 1.908,05 mensili (1/1/2025)€ 1.742,51 mensili (settembre 2023, ultrattivo)
Minimo tabellare 6° / 6° (regime attuale)€ 1.615,71 mensili (1/1/2025)€ 1.483,73 mensili (settembre 2023, ultrattivo)
Aggiornamento tabellareRinnovo 6/12/2024 con incrementi scalari fino al 1/6/2027Ultimo scaglione settembre 2023; assenza di rinnovi economici successivi
ScattiAumenti biennali in cifra fissa per livello (fino a 5); non assorbibiliAumenti periodici di anzianità; non assorbibili
EDREDR ex 18/5/2021 e EDR ex art. 60EDR non assorbibile 0,60% retribuzione normale × 13 mensilità in caso di mancata adesione Ente Bilaterale; EDR non assorbibile € 15,00 × 13 mensilità in caso di mancato versamento Fondo Sanitario
Divisori retributivi173 (ora) / 26 (giornata)173 (ora) / 26 (giornata) — art. 22
Previdenza complementarePriamo (contribuzione datoriale strutturata)Nessun fondo pensione di categoria dedicato
Assistenza sanitariaSanilog – fondo di categoriaPREVILAVORO ITALIA: € 129,00 annui datoriali per lavoratore
BilateralitàEbilog – ente bilaterale nazionale di categoriaFORMASICURO: 0,20% datore + 0,10% lavoratore su retribuzione normale (a regime 2023)
Formazione continuaFondo Interprofessionale di categoria (For.Te./Fondimpresa/Fon.Coop)FONDITALIA; percorsi formativi obbligatori 24 ore/3 anni per lavoratore
Differenziale TEC medio annuo– 15,0% (da – 13,3% al – 15,9% per livello)

Fonti: CCNL I100 «Logistica, Trasporto Merci e Spedizione» del 6 dicembre 2024, sottoscritto da Confetra e associazioni federate, ANITA/Confindustria, Federtrasporti/Confcommercio-Conftrasporto, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI-Servizi, FISE — Assoambiente con FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI-UIL; CCNL I14N «per i dipendenti da imprese di logistica, trasporto merci e spedizione» del 19 luglio 2021, sottoscritto da FEDERTERZIARIO e FEDERTERZIARIO LOGISTICA E SERVIZI con la Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica, con l’assistenza tecnica di ANCL. Depositi CNEL.

QUESTA SCHEDA NON È UN BOLLINO UFFICIALE MA UN CONFRONTO INFORMATIVO BASATO SUI TESTI CONTRATTUALI DISPONIBILI

È possibile segnalare aggiornamenti o errori all’indirizzo segnalazioni@contrattipirata.it

Scheda di Equivalenza

DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE

art. 11, comma 4, D.Lgs. 36/2023 – Allegato I.01 (D.Lgs. 209/2024)

Nota illustrativa ANAC al Bando Tipo n. 1/2023 (Delib. 309/2023) – Circ. INL 2/2020 – Consiglio di Stato Sez. V nn. 3204/2026, 3209/2026, 3476/2026

Settore: TRASPORTI, LOGISTICA E SPEDIZIONE

Premessa

CCNL dichiarato dall’operatore economico: CCNL per i dipendenti da imprese di logistica, trasporto merci e spedizione, cod. CNEL I14N (FEDERTERZIARIO e FEDERTERZIARIO LOGISTICA E SERVIZI con la Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica, con l’assistenza tecnica di ANCL — sottoscrizione 19/07/2021, vigenza 19/07/2021 – 18/07/2024, in stato di ultrattività).

CCNL indicato negli atti di gara / CCNL di riferimento del comparto: CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, cod. CNEL I100 (Confetra e associazioni federate, ANITA/Confindustria, Federtrasporti/Confcommercio-Conftrasporto, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI-Servizi, FISE — Assoambiente con FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL — 6/12/2024).

La denominazione del CCNL I14N («per i dipendenti da imprese di logistica, trasporto merci e spedizione») coincide letteralmente con la denominazione ufficiale del CCNL di riferimento del comparto (I100 — «Logistica, Trasporto Merci e Spedizione»). Il testo di I14N riprende la struttura di inquadramento del personale non viaggiante di I100 (10 livelli con medesime denominazioni: Quadri, 1, 2, 3 super, 3, 4, 4 junior, 5, 6, 6 junior), sostituendo unicamente parti firmatarie, tabelle retributive e sistema di welfare bilaterale.

Sezione A – Equivalenza tutele economiche (art. 4, c. 2, All. I.01)

Confronto sul TOTALE Minimi contrattuali + Elemento Professionale d’Area (EPA) mensile per livello di inquadramento e sul TEC annuo. I100: regime 1° gennaio 2025 (personale non viaggiante), 14 mensilità (13ª art. 18 + 14ª art. 19). I14N: minimo tabellare mensile (art. 22) al regime settembre 2023 (ultimo scaglione previsto dal CCNL, in stato di ultrattività per assenza di successivo accordo di rinnovo), corrisposto su 13 mensilità (13ª art. 22 — gratifica natalizia); 14ª mensilità non prevista dal CCNL nazionale.

Mappatura funzionaleI100 1/1/2025 (non viaggiante)I14N settembre 2023 (ultrattivo)Esito
Quadri€ 2.523,77 × 14 = € 35.332,78€ 2.286,66 × 13 = € 29.726,58INFERIORE – 15,9%
€ 2.363,28 × 14 = € 33.085,92€ 2.149,80 × 13 = € 27.947,40INFERIORE – 15,5%
€ 2.173,98 × 14 = € 30.435,72€ 1.978,22 × 13 = € 25.716,86INFERIORE – 15,5%
3° Super€ 1.960,37 × 14 = € 27.445,18€ 1.787,37 × 13 = € 23.235,81INFERIORE – 15,3%
€ 1.908,05 × 14 = € 26.712,70€ 1.742,51 × 13 = € 22.652,63INFERIORE – 15,2%
€ 1.813,26 × 14 = € 25.385,64€ 1.660,24 × 13 = € 21.583,12INFERIORE – 15,0%
4° Junior€ 1.766,86 × 14 = € 24.736,04€ 1.617,93 × 13 = € 21.033,09INFERIORE – 15,0%
€ 1.726,49 × 14 = € 24.170,86€ 1.584,97 × 13 = € 20.604,61INFERIORE – 14,8%
€ 1.615,71 × 14 = € 22.619,94€ 1.483,73 × 13 = € 19.288,49INFERIORE – 14,7%
6° Junior€ 1.464,53 × 14 = € 20.503,42€ 1.368,17 × 13 = € 17.786,21INFERIORE – 13,3%
Scostamento medio sui livelli mappati– 15,0%
La tabella retributiva I14N è ferma al regime settembre 2023 per assenza di successivo accordo di rinnovo economico dal 19 luglio 2024. Il CCNL di riferimento del comparto (I100) prevede incrementi scalari programmati fino al 1° giugno 2027, con conseguente ulteriore ampliamento del divario.

Conclusione Sezione A: il requisito dell’art. 4, c. 4, prima parte («almeno pari a quelle previste dal CCNL indicato dalla stazione appaltante») NON è soddisfatto. Il CCNL I14N risulta inferiore sul TEC annuo in tutti i livelli mappabili, con scostamenti compresi tra – 13,3% (6° Junior) e – 15,9% (Quadri).

Valorizzazione TEN (welfare contrattuale)

IstitutoI100 (CCNL di riferimento del comparto)I14NEsito
Previdenza complementarePriamo – Fondo Pensione di categoria (art. 50); contribuzione datoriale e del lavoratore secondo le quote definite in contratto; adesione volontaria ex D.Lgs. 252/2005; per le cooperative destinazione a Previdenza Cooperativa.Non è previsto un fondo pensione di categoria dedicato; il testo contrattuale non richiama fondi pensione contrattualmente strutturati né una contribuzione datoriale minima obbligatoria.I14N INFERIORE
Assistenza sanitaria integrativaSanilog – fondo di assistenza sanitaria integrativa di categoria (art. 51); contribuzione a carico del datore di lavoro secondo importi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e dagli accordi di rinnovo.PREVILAVORO ITALIA – Fondo di Assistenza Sanitaria; contribuzione datoriale € 129,00 annui per ciascun iscritto (sostitutiva di un equivalente aumento contrattuale con valenza normativa ed economica).I14N INFERIORE
Ente BilateraleEbilog – Ente Bilaterale Nazionale di categoria (art. 52).FORMASICURO – Ente Bilaterale Nazionale (nelle more della costituzione dell’Ente Bilaterale di settore); contribuzione a regime dal 2023: 0,20% datore + 0,10% lavoratore sulla retribuzione normale (minimo retributivo).NON COMPARABILE
Scatti di anzianitàAumenti biennali in cifra fissa per livello (art. 17); fino a 5 scatti; non assorbibili.Aumenti periodici di anzianità disciplinati dal CCNL; non assorbibili.COMPARABILE

Sezione B – Equivalenza tutele normative (art. 4, c. 3, All. I.01)

ParametroI100I14NEsito
a)Lavoro supplementare ed eccedenteDisciplinato negli artt. sulla flessibilità e sull’orario di lavoro (Parte comune e Parte speciale)Disciplinato con maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo calcolate sulla paga base nazionaleEQUIVALENTE
b)Ferie annuali retribuiteDisciplinate secondo la struttura del CCNL di riferimento (Parte comune)Disciplinate — 4 settimane annue con norme di godimento e frazionabilitàEQUIVALENTE
c)Permessi ex festività, ROL, permessi retribuitiDisciplinati con permessi ex festività e ROL secondo la contrattazione di categoriaDisciplinati con permessi annui retribuiti (art. sulle festività abolite e permessi ex L. 54/1977)COMPARABILE
d)Malattia (comporto, integrazione)Disciplinati (Titolo XXXI e ss.): comporto e integrazione secondo tabelle contrattualiDisciplinati: comporto e integrazione dell’indennità INPSEQUIVALENTE
e)Infortuni sul lavoroDisciplinati (Parte comune del CCNL)Disciplinati: infortunio e malattia professionaleEQUIVALENTE
f)Maternità e paternitàDisciplinate secondo la normativa vigente e la parte contrattuale dedicataDisciplinate con rinvio alla normativa vigente in materiaEQUIVALENTE
g)Congedi parentali e assimilatiDisciplinati (Parte comune)Disciplinati con rinvio alla normativa vigente e integrazioni contrattualiCOMPARABILE
h)Preavviso di licenziamento e dimissioniDisciplinato con termini differenziati per anzianità e livello di inquadramentoDisciplinato con termini differenziati per anzianità e livelloCOMPARABILE
i)Periodo di provaDisciplinato con durata massima differenziata per livelloDisciplinato con durata massima differenziata per livello di inquadramentoCOMPARABILE
l)Trasferimenti, trasferte e missioniDisciplinati con indennità di trasferta (art. 62), aggiornate al 1° gennaio 2025Disciplinati con indennità di trasferta: € 22,00 (6-12h)/€ 33,50 (12-18h)/€ 41,80 (18-24h) territorio nazionale; € 31,00/€ 44,70/€ 61,50 territorio esteroCOMPARABILE
m)Sanzioni disciplinari e procedimentoDisciplinate (Parte comune)Disciplinate secondo il codice disciplinare del CCNLEQUIVALENTE
n)Diritti sindacali e rappresentanzeDisciplinati con richiami alle previsioni legali (L. 300/1970) e agli accordi interconfederali di categoriaDisciplinati con richiami alla L. 300/1970 (RSU con 1 rappresentante fino a 200 dipendenti, 3 fino a 1.000, 6 oltre 1.000)COMPARABILE
o)TFR (Trattamento di fine rapporto)Rinvio a art. 2120 c.c., destinazione Priamo/FASC/Previdenza Cooperativa secondo scelta del lavoratoreRinvio a art. 2120 c.c.; nessuna specifica destinazione a fondo di categoriaCOMPARABILE

Sezione C – Marginalità degli scostamenti

Ai sensi dell’art. 4, c. 4, dell’Allegato I.01, gli scostamenti rilevati devono essere marginali. La Circolare INL n. 2/2020 individua la marginalità in scostamenti inferiori o uguali a 1 punto percentuale; la Nota illustrativa ANAC al Bando Tipo n. 1/2023 (Delib. 309/2023) fissa la soglia entro i 2 punti percentuali.

Nel caso in esame:

  1. Scostamento economico: compreso tra – 13,3% e – 15,9% sul TEC annuo per livello; media – 15,0%. Superamento della soglia INL (≤ 1%) di oltre 13 volte; superamento della soglia ANAC (≤ 2%) di oltre 6 volte.
  2. Assenza di aggiornamento tabellare: ultima tabella retributiva al regime settembre 2023, in stato di ultrattività dal 19 luglio 2024. Il CCNL di riferimento del comparto (I100) prevede incrementi scalari programmati fino al 1° giugno 2027.
  3. Welfare bilaterale: assenza di fondo pensione di categoria dedicato in I14N (contro Priamo in I100); assistenza sanitaria PREVILAVORO ITALIA con contribuzione datoriale annua max € 129,00 (vs Sanilog di categoria); Ente Bilaterale FORMASICURO con contribuzione 0,20% datore + 0,10% lavoratore su retribuzione normale (vs Ebilog).
  4. Denominazione contrattuale: I14N adotta letteralmente la denominazione ufficiale del CCNL di riferimento del comparto («Logistica, Trasporto Merci e Spedizione»), circostanza che potrebbe generare confusione sulla titolarità del contratto.
Il numero e l’ampiezza degli scostamenti superano ampiamente le soglie indicative INL 2/2020 e ANAC 1/2023. Le asimmetrie normative in materia di welfare bilaterale, previdenziale e sanitario e la diversa architettura delle mensilità aggiuntive (13 vs 14) hanno natura strutturale e non risultano compensate da voci di segno opposto.

Sezione D – Conclusione

CriterioEsitoRiferimento
Tutele economiche (art. 4, c. 2)NON SODDISFATTOI14N inferiore a I100 dal – 13,3% al – 15,9% sui livelli mappabili; combinato disposto di minori minimi tabellari (fermi al settembre 2023) e minori mensilità (13 vs 14)
Tutele normative (art. 4, c. 3)PARZIALMENTE SODDISFATTOLa maggior parte degli istituti è EQUIVALENTE o COMPARABILE; scostamenti strutturali su previdenza complementare, sistema di welfare bilaterale e mensilità aggiuntive incidono anche sul TEC
Marginalità (art. 4, c. 4)NON RISPETTATAScostamenti economici oltre soglia INL 2/2020 (≤ 1%) e Bando Tipo ANAC 1/2023 (≤ 2%); superamento medio di oltre 14 punti percentuali
Chiusura giurisprudenzialeCONFERMATAConsiglio di Stato Sez. V nn. 3204/2026, 3209/2026, 3476/2026: dovere di attestazione formale dell’equivalenza in capo all’operatore economico esteso, con sindacato giudiziale sostanziale sull’intero paniere TEC-TEN
EQUIVALENZA COMPLESSIVANON SUSSISTENTEArt. 11, c. 4, D.Lgs. 36/2023 – Allegato I.01

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, dell’Allegato I.01, l’equivalenza delle tutele NON è sussistente:

1. Tutele economiche: il TEC annuo di I14N è inferiore a I100 su tutti i livelli mappabili, con scostamenti compresi tra – 13,3% e – 15,9% (media – 15,0%). Il combinato disposto dei minori minimi tabellari (fermi al settembre 2023) e del minor numero di mensilità (13 vs 14) impedisce di soddisfare il requisito «almeno pari» dell’art. 4, c. 4.

2. Tutele normative: la maggior parte degli istituti risulta comparabile o equivalente (il testo di I14N riprende la struttura di inquadramento di I100 con medesime denominazioni dei livelli); permangono asimmetrie strutturali di rilievo in materia di previdenza complementare (Priamo strutturato in I100 vs assenza di fondo dedicato in I14N), assistenza sanitaria (Sanilog operativo in I100 vs PREVILAVORO ITALIA con contribuzione annua € 129,00 in I14N) e mensilità aggiuntive (14 vs 13).

3. Marginalità: gli scostamenti superano ampiamente le soglie indicative INL (≤ 1%) e ANAC (≤ 2%). Assenza di aggiornamento tabellare I14N dal 19 luglio 2024.

4. Denominazione contrattuale: il CCNL I14N adotta letteralmente la denominazione ufficiale del CCNL di riferimento del comparto («Logistica, Trasporto Merci e Spedizione»), pur essendo sottoscritto da parti prive del carattere della comparativa maggiore rappresentatività sul piano nazionale del comparto.

In coerenza con la triade del Consiglio di Stato, Sez. V, nn. 3204/2026, 3209/2026 e 3476/2026, la valutazione deve essere condotta secondo un sindacato sostanziale sull’intero paniere TEC-TEN, non essendo sufficiente l’attestazione formale dell’operatore economico esteso.

Luogo e Data

Timbro e firma dell’operatore economico esteso

Elaborato secondo All. I.01 D.Lgs. 36/2023 (D.Lgs. 209/2024), Nota illustrativa ANAC Bando Tipo n. 1/2023 (Delib. 309/2023), Circolare INL n. 2/2020; giurisprudenza: Consiglio di Stato Sez. V nn. 3204/2026, 3209/2026 e 3476/2026. Fonti: CCNL I100 «Logistica, Trasporto Merci e Spedizione» del 6 dicembre 2024; CCNL I14N «per i dipendenti da imprese di logistica, trasporto merci e spedizione» del 19 luglio 2021. Depositi CNEL.

QUESTA SCHEDA NON È UN BOLLINO UFFICIALE MA UN CONFRONTO INFORMATIVO BASATO SUI TESTI CONTRATTUALI DISPONIBILI

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