Scheda di Comparazione

SCHEDA COMPARATIVA

CCNL Settore Trasporti, Logistica e Spedizioni — Cooperative

CCNL di riferimento del comparto (I100) vs. CCNL UNICOOP / UGL Viabilità e Logistica / UGL (I145)

1. Anagrafica contrattuale

CCNL di riferimento del comparto (I100)CCNL I145
Parti datoriali Confetra (con AITI, Assiterminal, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, TrasportoUnito FIAP); ANITA (Confindustria); Federtrasporti (Confcommercio-Conftrasporto); Legacoop Produzione e Servizi; Confcooperative Lavoro e Servizi; AGCI-Servizi; FISE — Assoambiente UNICOOP – Unione Italiana Cooperative (Presidente Dipartimento Trasporti Avv. Lorenzo Stura; Avv. Lucia Dello Russo responsabile dell’Ufficio Legale e Legislativo; dott. Francesco Russo e dott.ssa Monica Comaggia delegati)
Parti sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica (Segretario Nazionale Paola Avella); Confederazione UGL (Egidio Sangue)
Data sottoscrizione6 dicembre 2024 (accordo di rinnovo CCNL 18 maggio 2021)Testo base 11 luglio 2017; Accordo di rinnovo del 13 gennaio 2025
Vigenza Parte economica e normativa fino al 31 marzo 2028 (incrementi scalari 1/1/2025, 1/1/2026, 1/1/2027, 1/6/2027) 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 (Accordo di rinnovo 13/1/2025); ultrattività fino a sottoscrizione di successivo accordo di pari livello
Ambito di applicazione Personale dipendente delle imprese di spedizione (anche transitarie e doganali), autotrasporto merci su strada per conto terzi, servizi logistici e ausiliari, trasporto combinato, commercio elettronico, corrieri espresso, autorizzazione postale generale, trasloco, consegna e montaggio arredi, agenzie aeree, pubblici mediatori marittimi, magazzini generali, terminal, depositi, centri di distribuzione e intermodali, energia refrigerante, servizi logistici integrati; comprende anche le cooperative del comparto Soci e dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio
Rappresentatività (indice CNEL) CCNL storicamente riconosciuto come contratto leader del comparto: confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL, UIL) e principali associazioni datoriali del sistema Confetra, Confindustria, Confcommercio, Legacoop, Confcooperative e AGCI Sottoscrittori estranei al perimetro delle confederazioni comparativamente più rappresentative del comparto Trasporti e Logistica
Codice CNELI100I145

2. TEC – Trattamento Economico Complessivo

2.1 Struttura inquadrativa

I100I145
Numero livelli 10 livelli non viaggiante: Quadri, 1°, 2°, 3° Super, 3°, 4°, 4° Junior, 5°, 6°, 6° Junior; 10 livelli viaggiante. Parametri da 100 a 169 (non viaggiante); da 110 a 133,5 (viaggiante) Classificazione a doppio riferimento (nuova/ex) ex Accordo 13/1/2025: personale non viaggiante Quadro–Liv. 1; personale viaggiante L4s–F2. Differenziazione retributiva tra lavoratori dipendenti e soci lavoratori (importi inferiori per i secondi)
Criteri classificatori Inquadramenti contrattuali articolati per due filiere (non viaggiante e viaggiante) con declaratorie e profili esemplificativi analiticamente definiti per singole professionalità del comparto Nuova classificazione introdotta dall’Accordo di rinnovo 13/1/2025 con doppia lettura; mansionario dedicato per personale viaggiante (utilizzo di cicli, ciclomotori, motocicli con progressione automatica di livello dopo 6/9 mesi)

2.2 Minimi tabellari mensili complessivi

I100: TOTALE Minimi contrattuali mensili + Elemento Professionale d’Area (EPA) al regime 1° gennaio 2025 (personale non viaggiante), corrisposto su 14 mensilità (13ª art. 18 + 14ª art. 19). I145: minimo tabellare mensile per lavoratori dipendenti di cooperativa al regime 1° gennaio 2025 (Accordo di rinnovo del 13/1/2025), corrisposto su 13 mensilità (13ª art. 56); la 14ª mensilità è demandata alla contrattazione di II livello (art. 1, lett. l) e non è dovuta ex CCNL nazionale. Per i soci lavoratori di cooperativa il CCNL prevede minimi tabellari significativamente inferiori (non oggetto del presente confronto).

Mappatura funzionale (parametro)I100 1/1/2025 (non viaggiante)I145 1/1/2025 (lavoratori dipendenti)Differenziale I145/I100 su base annua
Quadri / Quadro (ex 9)€ 2.523,77 × 14 = € 35.332,78€ 2.540,00 × 13 = € 33.020,00– € 2.312,78 (– 6,5%)
1° / 1° (ex 8)€ 2.363,28 × 14 = € 33.085,92€ 2.290,00 × 13 = € 29.770,00– € 3.315,92 (– 10,0%)
2° / 2° (ex 7)€ 2.173,98 × 14 = € 30.435,72€ 2.180,00 × 13 = € 28.340,00– € 2.095,72 (– 6,9%)
3° Super / 3s (ex 6)€ 1.960,37 × 14 = € 27.445,18€ 1.970,00 × 13 = € 25.610,00– € 1.835,18 (– 6,7%)
3° / 3 (ex 5)€ 1.908,05 × 14 = € 26.712,70€ 1.972,00 × 13 = € 25.636,00– € 1.076,70 (– 4,0%)
4° / 4SS (ex 4SS)€ 1.813,26 × 14 = € 25.385,64€ 1.813,00 × 13 = € 23.569,00– € 1.816,64 (– 7,2%)
4° Junior / 4S (ex 4S)€ 1.766,86 × 14 = € 24.736,04€ 1.780,00 × 13 = € 23.140,00– € 1.596,04 (– 6,5%)
5° / 4 (ex 4)€ 1.726,49 × 14 = € 24.170,86€ 1.730,00 × 13 = € 22.490,00– € 1.680,86 (– 7,0%)
6° / 3 (ex 3)€ 1.615,71 × 14 = € 22.619,94€ 1.620,00 × 13 = € 21.060,00– € 1.559,94 (– 6,9%)
6° Junior / 2 (ex 2)€ 1.464,53 × 14 = € 20.503,42€ 1.560,00 × 13 = € 20.280,00– € 223,42 (– 1,1%)
Nonostante i minimi mensili I145 risultino nella maggior parte dei livelli comparabili o leggermente superiori a I100, il TEC annuo I145 è strutturalmente inferiore per effetto della mancanza della 14ª mensilità ex CCNL nazionale (14 vs 13). Per i soci lavoratori di cooperativa, il CCNL prevede minimi tabellari significativamente inferiori (ad es. Liv. ex 8 dipendente € 2.290,00 vs socio € 2.132,00 mensili), non oggetto del presente confronto.

2.3 Ulteriori elementi retributivi

VoceI100I145
Scatti di anzianità Aumenti periodici biennali in cifra fissa per livello (art. 17), fino a 5 scatti; personale non viaggiante da € 18,78 a € 30,99. Non assorbibili. Aumenti periodici di anzianità non assorbibili in caso di progressione a livello superiore; il lavoratore conserva anzianità di servizio e numero degli scatti maturati.
13ª e 14ª mensilità 13ª (art. 18) e 14ª (art. 19) pari alla retribuzione globale mensile; entrambe computate a TFR e indennità sostitutiva di preavviso. 13ª (art. 56) pari alla retribuzione globale mensile del mese di novembre. 14ª non prevista ex CCNL nazionale: espressamente demandata dall’art. 1, lett. l alla contrattazione di II livello.
EDR / elementi aggiuntivi EDR ex accordo 18/5/2021 (13 mensilità, non incidente); EDR ex art. 60 (eliminazione Pasqua e 4 novembre), riparametrato per livello, incidente su tutti gli istituti. Una tantum retroattiva 2024 (per mancati rinnovi da maggio a dicembre 2024): da € 75,00 (Liv. 1) a € 500,00 (Liv. 9). Elemento perequativo (dal 1/1/2025): cifra pari al trattamento economico mensile per lavoratori nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello e senza voci retributive aggiuntive; erogata con la retribuzione di giugno. Indennità (art. 57): cassa 4% mensile della paga base; morte del lavoratore ex art. 2122 c.c.

3. TEN – Trattamento Economico Normativo

3.1 Previdenza complementare

ElementoI100I145
Fondo pensione Priamo – Fondo Pensione (art. 50). Il precedente Fondo Previlog è confluito in Priamo dal 1° ottobre 2017. Contribuzione datoriale e del lavoratore secondo le quote definite in contratto; adesione volontaria del lavoratore ex D.Lgs. 252/2005; per le cooperative aderenti a Legacoop/Confcooperative/AGCI destinazione a Previdenza Cooperativa come previsto dagli accordi economici di rinnovo. Non è previsto un fondo pensione di categoria dedicato. Il testo contrattuale non richiama fondi pensione contrattualmente strutturati né contribuzione datoriale minima obbligatoria.

3.2 Assistenza sanitaria integrativa

ElementoI100I145
Fondo sanitario Sanilog – fondo di assistenza sanitaria integrativa di categoria (art. 51). Contribuzione a carico del datore di lavoro secondo importi definiti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e dagli accordi economici di rinnovo. Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa costituito in seno all’Ente Bilaterale EBILCOOP (art. 3). Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a € 15,00 mensili per 12 mensilità per ciascun beneficiario (€ 180,00 annui) oltre a € 25,00 una tantum quale quota di iscrizione. La contribuzione annua massima datoriale risulta strutturalmente inferiore agli standard di comparto assicurati dai fondi bilaterali di categoria.

3.3 Bilateralità

ElementoI100I145
Ente Bilaterale Ebilog – Ente Bilaterale Nazionale del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (art. 52). Contribuzione destinata alla bilateralità di settore, con funzioni di osservatorio, sostegno al reddito, formazione, welfare integrativo e monitoraggio del mercato del lavoro del comparto. EBILCOOP – Ente Bilaterale per le cooperative (art. 2). Contribuzione obbligatoria pari allo 0,65% calcolata sull’imponibile previdenziale del monte salari (0,60% a carico delle aziende + 0,05% a carico dei lavoratori). Prestazioni: gestione del mercato del lavoro, sostegno al reddito, formazione professionale in azienda, riqualificazione, certificazione dei contratti di lavoro, promozione dell’occupazione regolare.

3.4 Formazione continua

ElementoI100I145
Sistema formativo Fondo Interprofessionale di categoria per la formazione continua (For.Te. per le imprese Confetra/Confcommercio; Fondimpresa per ANITA/Confindustria; Fon.Coop per le cooperative aderenti). Formazione bilaterale in materia di sicurezza gestita in raccordo con Ebilog. Adesione al Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua indicato dalle Parti (art. 13). Formazione professionalizzante e trasversale gestita a livello aziendale con supporto dell’Ente Bilaterale EBILCOOP.

3.5 Orario, ferie, mensilità, preavviso

IstitutoI100I145
Ferie annuali4 settimane4 settimane
Mensilità14 (13ª + 14ª)13 (solo 13ª art. 56); 14ª demandata a II livello
PreavvisoTermini differenziati per anzianità e livelloTermini differenziati per anzianità e livello
Periodo di provaDurata massima differenziata per livelloArt. 15: durata massima differenziata per livello di inquadramento
TFRRinvio a art. 2120 c.c.; destinazione Priamo/FASC/Previdenza Cooperativa secondo scelta del lavoratoreRinvio integrale a art. 2120 c.c.; nessuna specifica destinazione a fondo di categoria

4. Quadro sinottico finale

ParametroI100I145
Architettura inquadrativa10 livelli non viaggiante (parametri 100-169) + 10 livelli viaggianteNuova classificazione ex Accordo 13/1/2025 con doppia lettura (ex/nuova); distinzione tra lavoratori dipendenti e soci lavoratori di cooperativa
Mensilità14 (13ª + 14ª)13 (solo 13ª art. 56); 14ª demandata a II livello
Distinzione soci/dipendentiNon previstaPrevista: minimi tabellari significativamente inferiori per i soci lavoratori di cooperativa
Aggiornamento tabellareRinnovo 6/12/2024 con incrementi scalari fino al 1/6/2027Accordo di rinnovo 13/1/2025; vigenza fino al 31/12/2027
ScattiAumenti biennali in cifra fissa per livello (fino a 5); non assorbibiliAumenti periodici biennali; non assorbibili in caso di progressione
EDR / una tantumEDR ex 18/5/2021 e EDR ex art. 60Una tantum retroattiva 2024 (€ 75-500 per livello); elemento perequativo dal 1/1/2025 per aziende senza contrattazione di II livello
Previdenza complementarePriamo (contribuzione datoriale strutturata); per le cooperative Previdenza CooperativaNessun fondo pensione di categoria dedicato
Assistenza sanitariaSanilog – fondo di categoriaFondo Sanitario EBILCOOP: contributo datoriale € 15,00/mese × 12 = € 180,00 annui + € 25,00 iscrizione
BilateralitàEbilog – ente bilaterale nazionale di categoriaEBILCOOP: contributo 0,65% imponibile previdenziale monte salari (0,60% datore + 0,05% lavoratore); adesione obbligatoria
Formazione continuaFondo Interprofessionale di categoria (For.Te./Fondimpresa/Fon.Coop)Fondo Interprofessionale indicato dalle Parti (art. 13)
Differenziale TEC medio annuo– 6,3% (da – 1,1% al – 10,0% per livello)

Fonti: CCNL I100 «Logistica, Trasporto Merci e Spedizione» del 6 dicembre 2024, sottoscritto da Confetra e associazioni federate, ANITA/Confindustria, Federtrasporti/Confcommercio-Conftrasporto, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI-Servizi, FISE — Assoambiente con FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI-UIL; CCNL I145 «per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio» dell’11 luglio 2017 con Accordo di rinnovo del 13 gennaio 2025, sottoscritto da UNICOOP – Unione Italiana Cooperative con la Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica e la Confederazione UGL. Depositi CNEL.

QUESTA SCHEDA NON È UN BOLLINO UFFICIALE MA UN CONFRONTO INFORMATIVO BASATO SUI TESTI CONTRATTUALI DISPONIBILI

È possibile segnalare aggiornamenti o errori all’indirizzo segnalazioni@contrattipirata.it

Scheda di Equivalenza

DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE

art. 11, comma 4, D.Lgs. 36/2023 – Allegato I.01 (D.Lgs. 209/2024)

Nota illustrativa ANAC al Bando Tipo n. 1/2023 (Delib. 309/2023) – Circ. INL 2/2020 – Consiglio di Stato Sez. V nn. 3204/2026, 3209/2026, 3476/2026

Settore: TRASPORTI, LOGISTICA E SPEDIZIONE — COOPERATIVE

Premessa

CCNL dichiarato dall’operatore economico: CCNL per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio, cod. CNEL I145 (UNICOOP – Unione Italiana Cooperative con la Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica e la Confederazione UGL — testo base 11/7/2017, Accordo di rinnovo 13/1/2025, vigenza 1/1/2025 – 31/12/2027).

CCNL indicato negli atti di gara / CCNL di riferimento del comparto: CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, cod. CNEL I100 (Confetra e associazioni federate, ANITA/Confindustria, Federtrasporti/Confcommercio-Conftrasporto, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI-Servizi, FISE — Assoambiente con FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL — 6/12/2024).

Sezione A – Equivalenza tutele economiche (art. 4, c. 2, All. I.01)

Confronto sul TOTALE Minimi contrattuali + Elemento Professionale d’Area (EPA) mensile per livello di inquadramento e sul TEC annuo. I100: regime 1° gennaio 2025 (personale non viaggiante), 14 mensilità (13ª art. 18 + 14ª art. 19). I145: minimo tabellare mensile per lavoratori dipendenti di cooperativa al 1° gennaio 2025 (Accordo di rinnovo del 13/1/2025), 13 mensilità (13ª art. 56); 14ª mensilità demandata alla contrattazione di II livello (art. 1, lett. l) e non dovuta ex CCNL nazionale. Per i soci lavoratori di cooperativa il CCNL prevede minimi tabellari significativamente inferiori (non oggetto del presente confronto).

Mappatura funzionale (parametro)I100 1/1/2025 (non viaggiante)I145 1/1/2025 (lavoratori dipendenti)Esito
Quadri / Quadro (ex 9)€ 2.523,77 × 14 = € 35.332,78€ 2.540,00 × 13 = € 33.020,00INFERIORE – 6,5%
1° / 1° (ex 8)€ 2.363,28 × 14 = € 33.085,92€ 2.290,00 × 13 = € 29.770,00INFERIORE – 10,0%
2° / 2° (ex 7)€ 2.173,98 × 14 = € 30.435,72€ 2.180,00 × 13 = € 28.340,00INFERIORE – 6,9%
3° Super / 3s (ex 6)€ 1.960,37 × 14 = € 27.445,18€ 1.970,00 × 13 = € 25.610,00INFERIORE – 6,7%
3° / 3 (ex 5)€ 1.908,05 × 14 = € 26.712,70€ 1.972,00 × 13 = € 25.636,00INFERIORE – 4,0%
4° / 4SS (ex 4SS)€ 1.813,26 × 14 = € 25.385,64€ 1.813,00 × 13 = € 23.569,00INFERIORE – 7,2%
4° Junior / 4S (ex 4S)€ 1.766,86 × 14 = € 24.736,04€ 1.780,00 × 13 = € 23.140,00INFERIORE – 6,5%
5° / 4 (ex 4)€ 1.726,49 × 14 = € 24.170,86€ 1.730,00 × 13 = € 22.490,00INFERIORE – 7,0%
6° / 3 (ex 3)€ 1.615,71 × 14 = € 22.619,94€ 1.620,00 × 13 = € 21.060,00INFERIORE – 6,9%
6° Junior / 2 (ex 2)€ 1.464,53 × 14 = € 20.503,42€ 1.560,00 × 13 = € 20.280,00INFERIORE – 1,1%
Scostamento medio sui livelli mappati– 6,3%
Nonostante i minimi mensili I145 risultino nella maggior parte dei livelli comparabili o leggermente superiori a I100, il TEC annuo I145 è strutturalmente inferiore per effetto della mancanza della 14ª mensilità ex CCNL nazionale (14 vs 13). Per i soci lavoratori di cooperativa, il CCNL I145 prevede minimi tabellari significativamente inferiori (ad es. Liv. ex 8 dipendente € 2.290,00 vs socio € 2.132,00 mensili), non oggetto del presente confronto ma rilevante per una valutazione complessiva del contratto.

Conclusione Sezione A: il requisito dell’art. 4, c. 4, prima parte («almeno pari a quelle previste dal CCNL indicato dalla stazione appaltante») NON è soddisfatto. Il CCNL I145 risulta inferiore sul TEC annuo in tutti i livelli mappabili, con scostamenti compresi tra – 1,1% (Liv. ex 2 / 6° Junior) e – 10,0% (Liv. ex 8 / 1°).

Valorizzazione TEN (welfare contrattuale)

IstitutoI100 (CCNL di riferimento del comparto)I145Esito
Previdenza complementarePriamo – Fondo Pensione di categoria (art. 50); contribuzione datoriale e del lavoratore secondo le quote definite in contratto; per le cooperative aderenti a Legacoop/Confcooperative/AGCI: destinazione a Previdenza Cooperativa.Nessun fondo pensione di categoria dedicato; il testo contrattuale non richiama fondi pensione contrattualmente strutturati né una contribuzione datoriale minima obbligatoria.I100 SUPERIORE
Assistenza sanitaria integrativaSanilog – fondo di assistenza sanitaria integrativa di categoria (art. 51); contribuzione a carico del datore di lavoro secondo importi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa in seno EBILCOOP (art. 3); contribuzione datoriale € 15,00/mese × 12 = € 180,00 annui per lavoratore + € 25,00 una tantum iscrizione.I100 SUPERIORE
Ente BilateraleEbilog – Ente Bilaterale Nazionale di categoria (art. 52).EBILCOOP – Ente Bilaterale per le cooperative (art. 2) con contributo 0,65% dell’imponibile previdenziale del monte salari (0,60% datore + 0,05% lavoratore); adesione obbligatoria; EDR pari all’1% della retribuzione lorda in caso di omesso versamento.NON COMPARABILE
Scatti di anzianitàAumenti biennali in cifra fissa per livello (art. 17); fino a 5 scatti; non assorbibili.Aumenti periodici biennali non assorbibili in caso di progressione a livello superiore.COMPARABILE

Sezione B – Equivalenza tutele normative (art. 4, c. 3, All. I.01)

ParametroI100I145Esito
a)Lavoro supplementare ed eccedenteDisciplinato negli artt. sulla flessibilità e sull’orario di lavoro (Parte comune e Parte speciale)Disciplinato con Banca Ore (art. 28) e maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivoEQUIVALENTE
b)Ferie annuali retribuiteDisciplinate secondo la struttura del CCNL di riferimento (Parte comune)Disciplinate — 4 settimane annue con norme di godimento e frazionabilitàEQUIVALENTE
c)Permessi ex festività, ROL, permessi retribuitiDisciplinati con permessi ex festività e ROL secondo la contrattazione di categoriaDisciplinati (art. 31): permessi retribuiti, straordinari retribuiti, permessi non retribuitiCOMPARABILE
d)Malattia (comporto, integrazione)Disciplinati (Titolo XXXI e ss.): comporto e integrazione secondo tabelle contrattualiDisciplinati: comporto e integrazione dell’indennità INPSEQUIVALENTE
e)Infortuni sul lavoroDisciplinati (Parte comune del CCNL)Disciplinati: infortunio e malattia professionaleEQUIVALENTE
f)Maternità e paternitàDisciplinate secondo la normativa vigente e la parte contrattuale dedicataDisciplinate (artt. 38, 38 bis, 39): congedo di maternità, congedo per donne vittime di violenza di genere, congedo di paternitàEQUIVALENTE
g)Congedi parentali e assimilatiDisciplinati (Parte comune)Disciplinati con rinvio alla normativa vigente e integrazioni contrattualiCOMPARABILE
h)Preavviso di licenziamento e dimissioniDisciplinato con termini differenziati per anzianità e livello di inquadramentoDisciplinato con termini differenziati per anzianità e livelloCOMPARABILE
i)Periodo di provaDisciplinato con durata massima differenziata per livelloArt. 15: durata massima differenziata per livello di inquadramentoCOMPARABILE
l)Trasferimenti, trasferte e missioniDisciplinati con indennità di trasferta (art. 62), aggiornate al 1° gennaio 2025Artt. 32-33: distacco, trasferimento e trasfertaCOMPARABILE
m)Sanzioni disciplinari e procedimentoDisciplinate (Parte comune)Disciplinate secondo il codice disciplinare del CCNLEQUIVALENTE
n)Diritti sindacali e rappresentanzeDisciplinati con richiami alle previsioni legali (L. 300/1970) e agli accordi interconfederali di categoriaArtt. 5-6-7: diritti sindacali e di associazione, assemblea, contributi sindacaliCOMPARABILE
o)TFR (Trattamento di fine rapporto)Rinvio a art. 2120 c.c., destinazione Priamo/FASC/Previdenza Cooperativa secondo scelta del lavoratoreRinvio integrale a art. 2120 c.c.; nessuna specifica destinazione a fondo di categoriaCOMPARABILE

Sezione C – Marginalità degli scostamenti

Ai sensi dell’art. 4, c. 4, dell’Allegato I.01, gli scostamenti rilevati devono essere marginali. La Circolare INL n. 2/2020 individua la marginalità in scostamenti inferiori o uguali a 1 punto percentuale; la Nota illustrativa ANAC al Bando Tipo n. 1/2023 (Delib. 309/2023) fissa la soglia entro i 2 punti percentuali.

Nel caso in esame:

  1. Scostamento economico: compreso tra – 1,1% e – 10,0% sul TEC annuo per livello; media – 6,3%. Superamento della soglia INL (≤ 1%) su tutti i livelli; superamento della soglia ANAC (≤ 2%) su 9 su 10 livelli mappabili.
  2. Architettura delle mensilità: 13 mensilità in I145 vs 14 in I100. La 14ª I145 è espressamente demandata alla contrattazione di II livello (art. 1, lett. l) e non è dovuta ex CCNL nazionale.
  3. Welfare bilaterale: assenza di fondo pensione di categoria dedicato in I145 (contro Priamo/Previdenza Cooperativa in I100); assistenza sanitaria commisurata a contributo datoriale annuo massimo di € 180,00 (I145) vs Sanilog di categoria (I100).
  4. Distinzione soci/dipendenti: I145 prevede minimi tabellari significativamente inferiori per i soci lavoratori di cooperativa rispetto ai lavoratori dipendenti (fattore non presente in I100).
Il numero e l’ampiezza degli scostamenti superano ampiamente le soglie indicative INL 2/2020 e ANAC 1/2023. Le asimmetrie normative in materia di welfare bilaterale e mensilità aggiuntive hanno natura strutturale e non risultano compensate da voci di segno opposto.

Sezione D – Conclusione

CriterioEsitoRiferimento
Tutele economiche (art. 4, c. 2)NON SODDISFATTOI145 inferiore a I100 dal – 1,1% al – 10,0% sui livelli mappabili; inferiorità determinata prevalentemente dalla mancanza della 14ª mensilità ex CCNL nazionale (13 vs 14)
Tutele normative (art. 4, c. 3)PARZIALMENTE SODDISFATTOLa maggior parte degli istituti è EQUIVALENTE o COMPARABILE; scostamenti strutturali su previdenza complementare, assistenza sanitaria e mensilità aggiuntive incidono anche sul TEC
Marginalità (art. 4, c. 4)NON RISPETTATAScostamenti economici oltre soglia INL 2/2020 (≤ 1%) su tutti i livelli e oltre soglia Bando Tipo ANAC 1/2023 (≤ 2%) sui 9 su 10 livelli mappabili
Chiusura giurisprudenzialeCONFERMATAConsiglio di Stato Sez. V nn. 3204/2026, 3209/2026, 3476/2026: dovere di attestazione formale dell’equivalenza in capo all’operatore economico esteso, con sindacato giudiziale sostanziale sull’intero paniere TEC-TEN
EQUIVALENZA COMPLESSIVANON SUSSISTENTEArt. 11, c. 4, D.Lgs. 36/2023 – Allegato I.01

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, dell’Allegato I.01, l’equivalenza delle tutele NON è sussistente:

1. Tutele economiche: il TEC annuo di I145 è inferiore a I100 su tutti i livelli mappabili, con scostamenti compresi tra – 1,1% e – 10,0% (media – 6,3%). L’inferiorità è determinata prevalentemente dalla mancanza della 14ª mensilità ex CCNL nazionale (14 vs 13; la 14ª I145 è demandata alla contrattazione di II livello).

2. Tutele normative: la maggior parte degli istituti risulta comparabile o equivalente; permangono asimmetrie strutturali di rilievo in materia di previdenza complementare (Priamo/Previdenza Cooperativa strutturati in I100 vs assenza di fondo di categoria in I145), assistenza sanitaria (Sanilog operativo in I100 vs Fondo Sanitario EBILCOOP in I145 con contribuzione annua € 180,00) e mensilità aggiuntive (14 vs 13).

3. Marginalità: gli scostamenti superano le soglie indicative INL (≤ 1%) su tutti i livelli e ANAC (≤ 2%) su 9 su 10 livelli mappabili.

Ulteriore elemento critico: il CCNL I145 prevede minimi tabellari significativamente inferiori per i soci lavoratori di cooperativa rispetto ai lavoratori dipendenti, fattore non presente in I100. In coerenza con la triade del Consiglio di Stato, Sez. V, nn. 3204/2026, 3209/2026 e 3476/2026, la valutazione deve essere condotta secondo un sindacato sostanziale sull’intero paniere TEC-TEN, non essendo sufficiente l’attestazione formale dell’operatore economico esteso.

Luogo e Data

Timbro e firma dell’operatore economico esteso

Elaborato secondo All. I.01 D.Lgs. 36/2023 (D.Lgs. 209/2024), Nota illustrativa ANAC Bando Tipo n. 1/2023 (Delib. 309/2023), Circolare INL n. 2/2020; giurisprudenza: Consiglio di Stato Sez. V nn. 3204/2026, 3209/2026 e 3476/2026. Fonti: CCNL I100 «Logistica, Trasporto Merci e Spedizione» del 6 dicembre 2024; CCNL I145 «per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio» dell’11 luglio 2017 con Accordo di rinnovo del 13 gennaio 2025. Depositi CNEL.

QUESTA SCHEDA NON È UN BOLLINO UFFICIALE MA UN CONFRONTO INFORMATIVO BASATO SUI TESTI CONTRATTUALI DISPONIBILI

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CCNL I145
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