Settore: AGRICOLTURA, FLOROVIVAISMO E ACQUACOLTURA
Premessa
CCNL dichiarato dall’O.E.: CCNL per gli operai agricoli, florovivaisti e dell’acquacoltura, cod. CNEL A015 (Confimprese Agricoltura / FESICA-CONFSAL + CONFSAL FISALS + CONFSAL PESCA; sottoscrizione 24/10/2014; validità formale 1° novembre 2014 – 31 ottobre 2017; in regime di ultrattività).
CCNL indicato negli atti di gara: CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, cod. CNEL A011 (Confagricoltura, Coldiretti, CIA / FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL; sottoscrizione 23/05/2022; vigenza 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2025).
Sezione A – Equivalenza tutele economiche (art. 4, c. 2, All. I.01)
Calcolo TEC annuo lordo = (paga base × 12) + 13ª + 14ª (A011, mensilità garantita) o premio presenza al 100% (A015 scenario baseline, art. 66) + quota TFR. Per A015 il «premio presenza» sostituisce la 14ª: importo variabile in funzione delle giornate di assenza (malattia non professionale, infortunio non sul lavoro, astensione facoltativa per maternità, permessi non retribuiti).
Confronto TEC annuo lordo per Area
| Area | A011 (CCNL di riferimento) | A015 (scenario baseline) | Esito |
| Area 1 | € 20.888,70 | € 18.645,93 | A015 INFERIORE – 10,7% (A011 + 12,0%; gap € 2.242,77/anno) |
| Area 2 (mediana) | € 19.050,42 | € 16.991,85 | A015 INFERIORE – 10,8% (A011 + 12,1%; gap € 2.058,57/anno) |
| Area 3 | € 14.204,29 | € 11.728,89 | A015 INFERIORE – 17,4% (A011 + 21,1%; gap € 2.475,40/anno) |
Dettaglio Sezione A – Area 2 (mediana del settore)
| Voce (art. 4, c. 2) | A011 Area 2 | A015 Area 2 (baseline) | Esito |
| a) Retribuzione tabellare annua (min. × 12) | € 15.202,80 | € 13.560,00 | A015 INFERIORE – 10,8% |
| b) Indennità di contingenza | Conglobata | Conglobata | EQUIVALENTE |
| c) EDR | Conglobato | Conglobato | EQUIVALENTE |
| d) Mensilità aggiuntive | € 2.533,80 (13ª + 14ª, mensilità garantite) | € 2.260,00 (13ª + premio presenza al 100%, art. 66 — premio condizionato alle assenze) | A015 INFERIORE – 10,8% (baseline); fino a – 19,7% in scenario worst case |
| e) Quota TFR (annua ÷ 13,5) | € 1.313,82 | € 1.171,85 | A015 INFERIORE – 10,8% |
| TOTALE TEC ANNUO (Area 2 baseline) | € 19.050,42 | € 16.991,85 | A015 – 10,8% (– € 2.058,57/anno) |
Conclusione Sezione A: il requisito dell’art. 4, c. 4, prima parte («almeno pari») risulta NON soddisfatto su nessuna delle tre aree. A015 è inferiore al CCNL di riferimento da – 10,7% (Area 1) a – 17,4% (Area 3) sul TEC annuo lordo, anche nello scenario baseline (premio presenza al 100%). La condizionalità del premio presenza espone il lavoratore a un ulteriore decremento in presenza di assenze. Il sub-test economico è negativo.
Valorizzazione TEN (welfare contrattuale)
| Istituto | A011 (CCNL di riferimento) | A015 | Esito |
| Previdenza complementare | AGRIFONDO operativo: 1% retr. utile TFR | Non prevista contrattualmente | A011 SUPERIORE |
| Sanità integrativa | F.I.S.A. operativo | Non prevista contrattualmente | A011 SUPERIORE |
| Bilateralità | EBAN + Casse extra legem operativi | EBIL operativo (formazione, relazioni sindacali); Casse extra legem regionali «da promuovere» (art. 20) | A011 SUPERIORE |
| Costo welfare annuo certo datore | ≥ ~ € 178/anno (AGRIFONDO) + sanità + bilateralità | 0,10% paga lorda (~ € 15/anno EBIL) + 0,30% Fondo formazione (~ € 45/anno) — non equivalenti a istituti welfare di settore | A011 SUPERIORE |
Sezione B – Equivalenza tutele normative (art. 4, c. 3, All. I.01)
| Parametro | A011 | A015 | Esito |
| a) | Lavoro supplementare | Disciplinato | Disciplinato (rinvio a normativa generale) | COMPARABILE |
| b) | Lavoro part-time | Disciplinato (24h/sett; 72h/mese; 500h/anno) | Disciplinato (artt. 31-32) | COMPARABILE |
| c) | Maggiorazioni — Operai agricoli e acquacoltura | 25 / 35 / 40 / 40 / 45% | 25 / 35 / 40 / 40 / 45% (art. 46) | EQUIVALENTE |
| c-bis) | Maggiorazioni — Operai florovivaisti | 29 / 40 / 48 / 50 / 55% | 29 / 40 / 48 / 50 / 55% (art. 47) | EQUIVALENTE |
| d) | Ferie e festività | 26 giorni/anno | 26 giorni/anno | EQUIVALENTE |
| e) | Orario di lavoro | 39 ore/settimana | 39 ore/settimana (art. 36) | EQUIVALENTE |
| f) | Periodo di prova | 14-26 giorni lavorativi | 40 gg (Area 1) / 35 gg (Area 2) / 30 gg (Area 3) — art. 24 | SCOSTAMENTO (1,5× superiore) |
| g) | Preavviso | 2 mesi licenz. / 1 mese dimiss. | 60 giorni / 30 giorni di calendario | COMPARABILE |
| h) | Malattia e infortunio | Casse extra legem operative: 80% malattia; 100% infortunio dal 15° gg (agricoli + florovivaisti) | Agricoli + acquacoltura: 80% / 100% dal 15° gg (art. 56) — erogatore Cassa extra legem «da promuovere» (art. 20). Florovivaisti: SOLO 25% del salario per max 90 gg/anno (art. 57) | SCOSTAMENTO (florovivaisti: 25% × 90 gg vs 80%) |
| i) | Maternità / paternità | Legge + EBAN operativo (40% × 6 mens.; 20% × 5 mens.) | Legge (D.Lgs. 151/2001); EBIL può svolgere funzioni di sostegno al reddito ma senza prestazioni specifiche quantificate nel CCNL nazionale | SCOSTAMENTO (welfare bilaterale non quantificato) |
| l) | Permessi retribuiti | 200 h formazione + 150 h studio | 200 h studio (250 h per scuola obbligo / italiano stranieri); formazione via Fondo Interprofessionale 0,30% | COMPARABILE |
| m) | Scatti anzianità | 5 biennali a cifra fissa (€ 9,89 – € 12,78) | 5 biennali (art. 25): € 9,89 / 11,36 / 10,93* / 12,50 / 12,78 — sostanzialmente identici (possibile lievissimo scostamento sul «qualificato super») | EQUIVALENTE |
| n) | Prev. compl. e welfare strutturato | AGRIFONDO + F.I.S.A. + EBAN operativi | Nessuna previdenza complementare contrattuale; nessuna sanità integrativa contrattuale; EBIL solo per attività di formazione/relazioni sindacali; Casse extra legem regionali «da promuovere» | SCOSTAMENTO STRUTTURALE |
Scostamenti individuati: 4 su 13 parametri (lett. f, h, i, n). 9 parametri equivalenti o comparabili.
A questi 4 scostamenti normativi si aggiunge la sostituzione strutturale della 14ª mensilità garantita con il «premio presenza» variabile (art. 66), già contabilizzata nel sub-test economico c. 2 (TEC −10,8% / Area 2). La sostituzione altera la natura dell’istituto retributivo: una mensilità fissa con il «premio presenza» condizionato alle giornate di assenza (incluse malattia non professionale e congedo parentale facoltativo). Il lavoratore può vedere il premio ridotto fino a una soglia significativamente inferiore al baseline calcolato.
Sezione C – Marginalità degli scostamenti
Ai sensi dell’art. 4, c. 4, dell’Allegato I.01, gli scostamenti rilevati devono essere valutati come marginali. La soglia indicativa Circ. INL 2/2020 è 1 parametro; Bando Tipo ANAC 1/2023 è 2 parametri.
- Tutele economiche complessive (c. 2): A015 è inferiore al CCNL di riferimento da – 10,7% a – 17,4% sul TEC annuo lordo, anche nello scenario baseline (premio presenza al 100%). Lo scostamento sul piano economico non è marginale. Sub-test economico NON SODDISFATTO.
- Sostituzione della 14ª con «premio presenza» (art. 66): il premio presenza non è una mensilità garantita ma una somma variabile in funzione delle giornate di assenza, incluse malattia non professionale, infortunio non sul lavoro, astensione facoltativa per maternità, permessi non retribuiti. La sostituzione altera la natura stessa dell’istituto retributivo e ne riduce la prevedibilità per il lavoratore. Lo scostamento è già conteggiato nel sub-test c. 2 (TEC).
- Periodo di prova (lett. f): 30-40 gg vs 14-26 gg. Allungamento sostanziale in tutte le aree.
- Integrazione malattia florovivaisti (lett. h): A015 prevede integrazione malattia florovivaisti al 25% del salario per max 90 gg/anno (vs 80% senza limite di giorni del CCNL di riferimento). Scostamento sostanziale per la sotto-categoria florovivaisti. Inoltre, anche per gli operai agricoli e acquacoltura, l’erogatore designato (Cassa extra legem regionale) è «da promuovere» ex art. 20.
- Maternità/paternità (lett. i): A015 rinvia integralmente al D.Lgs. 151/2001 senza prestazioni bilaterali aggiuntive quantificate; EBIL può svolgere funzioni di sostegno al reddito ma non eroga prestazioni specifiche definite nel CCNL nazionale.
- Previdenza complementare, sanità, welfare strutturato (lett. n): assenza completa di Fondo di previdenza complementare contrattuale e di sanità integrativa. EBIL svolge funzioni di formazione e relazioni sindacali ma non eroga prestazioni di welfare quantificate nel CCNL nazionale. Le Casse extra legem regionali — designate erogatrici dell’integrazione malattia/infortunio — sono «da promuovere» entro un anno dalla sottoscrizione (art. 20, 2014).
Il numero degli scostamenti normativi (4) supera ampiamente le soglie INL (≤ 1) e ANAC (≤ 2). A questi si somma il fallimento del sub-test economico c. 2. Anche dove il testo prevede formalmente l’istituto (integrazione malattia/infortunio per agricoli e acquacoltura), l’erogatore designato (Cassa extra legem regionale) è «da promuovere» e non vi è prova della sua effettiva operatività a oltre dieci anni dalla sottoscrizione del CCNL.
Sezione D – Conclusione
| Criterio | Esito | Riferimento |
| Tutele economiche (art. 4, c. 2) | NON SODDISFATTO | A015 inferiore al CCNL di riferimento da – 10,7% a – 17,4% sul TEC annuo (tutte le aree, scenario baseline) |
| Tutele normative (art. 4, c. 3) | 9 SU 13 | 69% dei parametri equivalenti o comparabili |
| Marginalità scostamenti (art. 4, c. 4) | 4 SCOSTAMENTI | Oltre soglia INL (≤ 1) e ANAC (≤ 2) |
| 14ª mensilità OTI | SOSTITUITA | «Premio presenza» variabile (art. 66) condizionato alle assenze |
| Previdenza complementare | NON PREVISTA | Nessun fondo dedicato contrattualmente |
| Sanità integrativa | NON PREVISTA | Non disciplinata nel CCNL |
| Casse extra legem (integrazione malattia/infortunio) | DA PROMUOVERE | Art. 20: costituzione regionale prevista entro un anno dalla sottoscrizione (24/10/2014) |
| EQUIVALENZA COMPLESSIVA | NON SUSSISTENTE | Art. 4, c. 4, All. I.01: economico e normativo entrambi non soddisfatti |
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, dell’Allegato I.01, l’equivalenza delle tutele NON è sussistente:
1. Tutele economiche (c. 2): requisito non soddisfatto. Il TEC annuo lordo A015 — calcolato nello scenario baseline con premio presenza al 100% — è inferiore al CCNL di riferimento su tutte le aree (da – 10,7% Area 1 a – 17,4% Area 3). La condizionalità del premio presenza espone il lavoratore a un ulteriore decremento in presenza di assenze. Minimi tabellari A015 fermi al 2014.
2. Sostituzione della 14ª: A015 sostituisce la 14ª mensilità garantita con un «premio presenza» (art. 66) variabile e condizionato. La sostituzione di una mensilità fissa con una somma penalizzante per malattia non professionale e congedo parentale facoltativo altera la natura dell’istituto e ne riduce la prevedibilità.
3. Tutele normative (c. 3): requisito non soddisfatto. 4 scostamenti su 13 parametri, oltre soglie INL (≤ 1) e ANAC (≤ 2). Scostamenti su: periodo di prova (lett. f), integrazione malattia florovivaisti al 25% per max 90 gg/anno (lett. h), welfare bilaterale di sostegno alla maternità (lett. i), previdenza complementare e sanità integrativa (lett. n).
4. Welfare contrattuale strutturato: A015 non disciplina alcun Fondo di previdenza complementare contrattuale né alcun Fondo di sanità integrativa. L’EBIL svolge prevalentemente funzioni di formazione e relazioni sindacali. Le Casse extra legem regionali — designate dall’art. 20 come erogatrici dell’integrazione malattia/infortunio — sono «da promuovere» dalle Parti firmatarie entro un anno dalla sottoscrizione (24/10/2014). A oltre dieci anni dalla sottoscrizione non risulta dal testo prova della loro costituzione e operatività su scala nazionale.
5. Datazione e ultrattività. Il CCNL A015 ha validità formale 01/11/2014 – 31/10/2017, triennale sia per parte normativa sia per parte economica. È mantenuto in vigore esclusivamente in regime di ultrattività in assenza di rinnovo o sostituzione. Non risultano successivi aggiornamenti retributivi.
6. Sintesi. A015 presenta un trattamento economico inferiore al CCNL di riferimento, un istituto retributivo (premio presenza) di natura condizionata che sostituisce una mensilità garantita, un welfare strutturato sostanzialmente assente sui pilastri di previdenza complementare e sanità integrativa, e un sistema di Casse extra legem regionali la cui costituzione effettiva non è documentata. L’equivalenza ex art. 4, c. 4, All. I.01 non è sussistente.
Luogo e Data
Timbro e firma dell’Operatore Economico
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